A seguito entrata in vigore delle nuove norme relative al green pass rafforzato, con la presente si invia comunicato della FIPSAS nazionale, relativo all’oggetto di cui sopra:
“La normativa vigente non include centri e circoli sportivi tra i luoghi per i quali è consentito l’accesso solo ai possessori di certificazione verde rafforzata.
Resta fermo che è necessario il possesso di tale certificazione per l’accesso e la fruizione di servizi per i quali è richiesta (come ad esempio spogliatoi, ristorazione, attività al chiuso, attività di contatto e squadra anche all’aperto…).
Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso tali centri e circoli sportivi.
Infine, come specificato alla FAQ n.17, viene lasciata ai titolari o gestori dei servizi e delle attività la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
Resta inteso, quindi, che se la competizione si svolge in un laghetto privato e il proprietario richiede a tutti i partecipanti l’obbligo del possesso del green pass, perché magari all’interno ha un punto di ristoro, oppure un comune ha messo delle restrizioni particolari, a quel punto i partecipanti si dovranno attenere a queste disposizioni”
Di seguito si riporta quanto indicato alla FAQ n. 17 del Dipartimento dello Sport:
- Per cosa è richiesta la certificazione verde?
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
- l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
- l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
* * * * *
Per ulteriori chiarimenti si prega contattare direttamente la Sede Centrale FIPSAS di Roma ai seguenti recapiti:
– centralino 06.87980086 – settori agonistici interno 1
– email: pesca.superficie@fipsas.it