ESTRATTO DAL SITO della REGIONE LOMBARDIA15/03/2021
(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure)

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni.

Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

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Misure Valide sul Territorio Nazionale e in Lombardia
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SPOSTAMENTI E TRASPORTI
Limitazioni agli spostamenti sul territorio

Sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro e all’interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In base al DL del 14 gennaio convertito in legge del 12 marzo 2021 n. 29 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (ad es. case di amici o parenti), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

In base al Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

SPORT
Attività ed eventi sportivi, attività motoria

Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.

È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale obbligo).

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.

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FAQ: Domande e risposte frequenti
FAQ Attività agricole (agg. 13/03/2021)
Chiarimenti in merito alle attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e di pesca nella c.d. zona rossa, in vigore a partire dal 15 marzo.

Quali sono le conseguenze sulle attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e di pesca, a seguito dell’applicazione alla Regione Lombardia delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (c.d. zona rossa)?

Alla luce della disciplina statale e dei chiarimenti forniti dal Governo, in c.d. zona rossa, salvo diversi ulteriori provvedimenti:
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  • Gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla LR 31/2008, lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici, lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive da parte di soggetti espressamente autorizzati, rientra nei motivi che legittimano lo spostamento anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, costituendo esercizio di una pubblica funzione, ancorché svolta da soggetti privati espressamente abilitati a tal fine; anche in tal caso occorrerà essere in grado di dimostrare, se del caso mediante autodichiarazione, lo svolgimento di tale funzione, in caso di controllo;

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  • Le attività di pesca dilettantistica, sportiva/ricreativa (ivi comprese quella subacquea e con l’uso di natante) possono essere praticate esclusivamente all’aperto e in forma individuale solo nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione (ivi comprese quella in centri privati di pesca). Tali attività sono sospese nei centri sportivi anche se svolte all’aperto.