Estratto dal sito della Regione Lombardia
(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure)

A partire da sabato 6 marzo entrano in vigore le misure previste dal nuovo DPCM, che resterà efficace fino a martedì 6 aprile compreso.

Il nuovo DPCM, firmato il 2 marzo 2021, conferma l’individuazione di quattro differenti “zone” (bianca, gialla, arancione, rossa), che corrispondono a diversi scenari di rischio.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.

In ragione del quadro epidemiologico in corso, il 4 marzo il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 714che dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione.

A partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia ‘arancione rafforzato’.

In particolare si prevede la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.

Tra le altre disposizioni introdotte dall’Ordinanza, si evidenziano:

  • il divieto di recarsi presso le cosiddette “seconde case” e verso le abitazioni private abitate,
  • l’accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente per nucleo familiare,
  • il divieto di utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta eccezione per le persone affette da disabilità,
  • l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici.

Le Ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e n. 713 del 2 marzo 2021 cessano di avere effetto il 4 marzo 2021, in quanto assorbite e superate dall’Ordinanza n. 714.

È revocata anche l’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021.

Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 conferma, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

È ancora vigente l’Ordinanza Regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

           *           *           *           *

Misure Valide sul Territorio Nazionale e in Lombardia

…. omissis….

SPOSTAMENTI E TRASPORTI : Limitazioni agli spostamenti sul territorio

…. omissis….

Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22. Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

…. omissis….

SPORT : Attività ed eventi sportivi, attività motoria

Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

…. omissis….

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

…. omissis….

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

*           *           *           *           *

FAQ: Domande e risposte frequenti

FAQ Attività agricole (agg. 05/03/2021)
Chiarimenti in merito alle attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e di pesca nella c.d. fascia arancione rafforzato.

Quali sono le conseguenze sulle attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e di pesca,a seguito dell’Ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo 2021 di c.d. “arancio rinforzato”, valida su tutto il territorio regionale?

In relazione ai territori suindicati, l’Ordinanza regionale n. 714 ha disposto l’applicaziones u tutto il territorio regionale di ulteriori misure restrittive di contenimento rispetto a quelle previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo, quelle previste dal Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), nonché la revoca dell’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021 in relazione ad alcune attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.

Ne consegue,alla luce della disciplina nazionale e dei chiarimenti forniti dal Governo sulle c.d. zone arancioni, che fino al 14marzo 2021, salvo diversi provvedimenti, in relazione al territorio regionale:

…. omissis …

  • Gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla LR 31/2008, lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, al fine dello svolgimento di attività Ittiogenica presso gli incubatoi ittici, lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive da parte di soggetti espressamente autorizzati , rientra nei motivi che legittimano lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, costituendo esercizio di una pubblica funzione, ancorché svolta da soggetti privati espressamente abilitati a tal fine; anche in tal caso occorrerà essere in grado di dimostrare, se del caso mediante autodichiarazione, lo svolgimento di tale funzione, in caso di controllo;

…. omissis …

  • L’attività venatoria (comprese tutte le attività complementari alla caccia, come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani) e l’attività di pesca dilettantistica, sportiva/ricreativa (ivi comprese quella in centri privati di pesca, la pesca subacquea e con l’uso di natante) possono essere praticate solo nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione