Viste le molteplici richieste pervenute alla scrivente Sezione in questi giorni dopo la pubblicazione del DPCM del 24 ottobre 2020, con la presente si comunica quanto segue:

  • l’art. 1 – comma 9 – lettera e) stabilisce che possono essere svolte solamente le manifestazioni di carattere nazionale sia in luoghi pubblici (fiumi, torrenti, laghi., ecc. ecc.) sia luoghi privati (laghetti commerciali);
  • ne consegue che sono vietate tutte le altre manifestazioni (regionali, provinciali, sociali, memorial, ecc. ecc.).

Milano, 27 ottobre 2020